diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 9256 del 20/04/2006 (Rv. 592650 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità Conseguenze - Usucapione - Accertamento del rapporto agrario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592650-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. Ne consegue che deve essere sospeso il giudizio di usucapione a fronte del giudizio di accertamento, rimesso alla sezione specializzata agraria, dell'esistenza e della validità del dedotto rapporto agrario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)