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Sez. L, Sentenza n. 5032 del 23/11/1989 (Rv. 464310 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGE N. 118 DEL 1984 - NATURA INTERPRETATIVA DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - CONSEGUENZE - TRATTAMENTI A CARICO DELL'INPS - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE INTERPRETATA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 53 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464310-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGE N. 118 DEL 1984 - NATURA INTERPRETATIVA DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - CONSEGUENZE - TRATTAMENTI A CARICO DELL'INPS - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE INTERPRETATA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 53 COST. - INSUSSISTENZA.*

In virtù della legge 9 maggio 1984 n. 118 - che, avendo carattere interpretativo, conformemente alla sua intestazione, ha anche, per sua espressa disposizione, efficacia retroattiva, in eccezione al principio d'irretroattività della legge (costituzionalmente sancito solo per le norme penali) e nonostante il notevole intervallo dalla legge interpretata (n. 336 del 1970) -, le Disposizioni di tale legge, in tema di benefici combattentistici, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. L'anzidetta legge d'interpretazione autentica non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 1988, dichiarativa della manifesta infondatezza delle relative questioni d'incostituzionalità; né con riguardo all'assunto del suo carattere di legge d'interpretazione autentica, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, cost., né - con riguardo agli assunti relativi alla disparità di trattamento fra enti pubblici economici e privati imprenditori, alla limitazione della iniziativa economica di tali enti ed al prelevamento di ricchezza non proporzionato alla capacità contributiva - in riferimento agli artt. 3, 41, e 53 cost.. (Conf 6702/88, mass n 460977).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 41, Costituzione art. 53, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST., Legge 09/05/1984 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)