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Sez. 3, Sentenza n. 3434 del 08/03/2002 (Rv. 552941 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza di condanna al pagamento di una somma di danaro dopo la chiusura dell'istruttoria - Rinuncia alla pronuncia della sentenza - Soggetti legittimati - Difensore della parte intimata non munito di procura speciale - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552941-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

In caso di emanazione, successivamente alla chiusura dell'istruzione, dell'ordinanza anticipatoria di condanna prevista dall'art. 186 - quater cod. proc. civ., la rinuncia dell'intimato alla pronuncia della sentenza, di cui all'ultimo comma del citato articolo, non rientra tra gli atti espressamente riservati alla parte o ad un suo procuratore speciale "ex" art. 306, secondo comma, dello stesso codice, onde può essere compiuta dal difensore non munito di procura speciale, giacché detta rinuncia si configura, non come un atto di dismissione di un diritto sostanziale, ma come uno strumento di difesa che, determinando la trasformazione della stessa ordinanza in sentenza impugnabile, apre la via alla proposizione immediata dell'appello e dell'istanza di sospensione dell'ordinanza, costituente titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)