Sez. 3, Sentenza n. 13397 del 29/10/2001 (Rv. 549890 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza di condanna al pagamento di una somma di danaro dopo la chiusura dell'istruttoria - Rinuncia alla pronuncia della sentenza - Trasformazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna in sentenza impugnabile - Configurabilità - Soggetti legittimati.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
In caso di emissione di ordinanze di condanna al pagamento di una somma di danaro dopo la chiusura dell'istruttoria, la rinuncia alla pronuncia della sentenza prevista dall'art. 186 "quater", comma quarto, cod. proc. civ. (non assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio) riguarda solo il compimento di un atto del procedimento, costituito dalla pronuncia della sentenza, e, determinando la trasformazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna in sentenza impugnabile, apre la via all'eventuale prosecuzione del giudizio in grado di appello. Il soggetto legittimato a tale rinuncia è individuato dall'art. 186 "quater" citato nella "parte intimata", senza ulteriori specificazioni, per cui tale rinuncia non rientra tra gli atti espressamente riservati alla parte o ad un suo procuratore speciale ex art. 306, secondo comma, cod. proc. civ. e può essere, quindi, compiuta anche dal difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)