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Riforma delle leggi sul lotto pubblico

Testo vigente

Art. 24

1. Il deposito delle matrici nell'Archivio viene eseguito con l'intervento del Prefetto, dell'intendente di finanza e del podesta' o di coloro che ne fanno le veci. Per la citta' di Roma invece del podesta' interviene il Governatore o chi ne fa le veci.

Art. 25

1. L'importo delle giuocate annullate, nei casi previsti dagli articoli 20 e 22 deve essere reclamato entro 30 giorni dalla data dell'avviso sii annullamento. Trascorso questo termine non si fa piu' luogo al rimborso.

Titolo II. Vincite.

Art. 26

1. Tutte le vincite si prescrivono entro il termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione a cui esse si riferiscono. Pero' i giuocatori hanno diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre la bolletta nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo. Tale denunzia dev'essere fatta esclusivamente all'Intendenza di finanza del proprio capoluogo.

Art. 27

1. Nessuna vincita puo' essere pagata senza la presentazione della bolletta. Qualora si verifichi una vincita di bolletta relativa a giuocata prevista dall'art. 18 della quale non sia ancora esaurito l'intero periodo per cui essa e' stata effettuata, la bolletta deve essere restituita al giuocatore ed il pagamento della vincita viene eseguito in base a dichiarazione della Commissione di archivio contenente tutti gli estremi della bolletta vincente, a tergo della quale la Commissione di archivio annotera' il pagamento eseguito.

Art. 28

1. Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate allo esibitore della bolletta sempreche' questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giuocate e nella designazione della ruota sulla quale e' fatta la giuocata e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti sia nei segni che valgono a stabilirne l'identita'.

2. L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo da' sempre luogo al rifiuto della vincita.

Art. 29

1. Il pagamento della vincita e' sempre eseguito in tinse alla posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta. Quando vi e' differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto e' disposto nel successivo art. 30.

Art. 30

1. Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun reparto fra le diverse sorti del prezzo delle giuocate, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantita' dei numeri giuocati e dal minimo premio ammesso.

Art. 31

1. Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate, il premio da corrispondersi in caso di vincita e' commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate.

2. In tal caso pero' sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 6, 15, 30.

Art. 32

1. Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli, non produce alcun diritto in chi giuoca. Questi puo' soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

Art. 33

1. Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi diretto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non puo' pretendere che il quintuplo del prezzo della giuocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'Intendenza di finanza della Provincia.

Art. 34

1. Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000.

2. Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonche' quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, e' disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.

3. A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

4. L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.

5. Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.

6. Quando sorga dubbio sulla regolarita' della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o piu' bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca, presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.

7. Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente.

Art. 36

1. Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 37

1. Il Ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonche' delle riscossioni delle ricevitorie.

Titolo III. Raccolta del giuoco a mezzo di macchine.

Art. 38

1. E' in facolta' dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.

2. Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.

3. I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.

4. Quando le macchine sono installate in localita' diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

5. Le localita' in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze.20

Titolo IV. Tombole e lotterie.

Titolo V. Concorsi ed operazioni a premio.