Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. L'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939 XVII, n. 973, e' sostituito dal seguente:
« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 200.000 per tutto il Regno.
« Il massimo della posta che puo' essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.
«Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sara' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento.
«Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente».
Art. 2
1. L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filogranata di diverso colore a seconda del prezzo.
« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire, 2, 3, 5, 10, 25 e 30
« Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti».
Art. 3
1. L'art. 9 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
« le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi Comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a L. 3 ».
Art. 4
1. L'art. 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, numero 973 e' sostituito dal seguente:
«Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.
«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice».
Art. 5
1. L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
«La giuocata per tutte le dieci ruote non puo' essere inferiore a L. 3.
«L'intero prezzo potra', essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrispondera' alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota».
Art. 6
1. L'art. 18 del Regio decreto-legge predetto e' soppresso.
Art. 7
1. L'art. 34 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
«Il pagamento delle vincite deve effettuarsi presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi L 2550, tranne nei casi in cui sorga dubbio sulla regolarita' del giuoco e in cui il ricevitore non abbia fondi sufficienti.
«In tali casi i ricevitori devono produrre le bollette vincenti alla Intendenza di finanza sede di archivio, alla quale pure i giuocatori devono presentare le bollette vincenti somme superiori alle L. 2550 o direttamente o per il tramite dei ricevitori stessi, ritirandone ricevuta.
«In tutti i casi elencati nel comma precedente come anche in quelli delle vincite denunziate agli effetti dell'art. 26, le Intendenze sedi di archivio devono provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 15 giorni dall'estrazione. A tale fine le Commissioni di cui all'art. 24 devono riunirsi non oltre il venerdi' successivo all'estrazione per l'autorizzazione del pagamento delle bollette vincenti e devono trasmettere gli ordini di pagamento direttamente alle competenti direzioni di Tesoreria provinciale».
Art. 8
1. L'art. 35 del Regio decreto-legge predetto e' soppresso.
Art. 9
1. Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:
«Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, ed al regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, e' costituito in Ente morale con la denominazione: «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» e sara' disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.
«All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali».
Art. 10
1. Nei casi dl cessazione della iscrizione all'Ente dell'aiuto ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'Ente, sara' trasferita all'assicurazione obbligatoria l'intera riserva matematica relativa ai contributi versati dall'iscritto.
2. L'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, pagati dagli aiuto ricevitori, fino al giorno dell'iscrizione all'Ente, dovra' essere versato dall'Istituto nazionale fascista previdenza sociale al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, insieme con i relativi interessi accumulati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ACERBO
Visto, il Guardasigilli: De Marsico