Sez. 5 - , Ordinanza n. 8004 del 21/03/2019 (Rv. 653336 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza - Impugnazione dell'atto impositivo - Termine di prescrizione del diritto al rimborso - Effetto interruttivo e sospensivo - Operatività - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'eccedenza IVA, l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale l'ufficio, a seguito di accertamento induttivo, abbia rideterminato l'intera cifra di affari della società contribuente, disconoscendo il credito fatto valere da quest'ultima, investe la totalità delle poste (attive o passive) rilevanti ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché l'effetto interruttivo e sospensivo del termine di prescrizione decennale ex artt. 2943 e 2945 c.c. opera sull'intero credito oggetto della richiesta di rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)