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Sez. L, Sentenza n. 6026 del 13/11/1981 (Rv. 416810 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - LUOGO - DISCIPLINA EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416810-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - LUOGO - DISCIPLINA EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

La disposizione dell'art. 330 cod. proc. civ., concernente il luogo in cui deve essere notificata l'impugnazione, è applicabile anche in tema di appello avverso sentenze rese nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, ai fini della notifica del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione della udienza ex art. 435 (nuovo testo) cod. proc. civ., in quanto la legge n. 533 del 1973 nulla ha disposto in ordine al luogo della notificazione dell'appello e l'individuazione del luogo di notifica ai sensi dell'art. 330 citato non è incompatibile con il nuovo sistema d'introduzione del giudizio di secondo grado da essa previsto. (V 4899/81, mass n 415630; (V 2289/78, mass n 391683).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)