Sez. L, Sentenza n. 4899 del 11/08/1981 (Rv. 415630 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA AL PROCURATORE DOMICILIATARIO DI PIU PARTI - INESISTENZA - EFFICACIA SANANTE DELLA RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA AL PROCURATORE DOMICILIATARIO DI PIU PARTI - INESISTENZA - EFFICACIA SANANTE DELLA RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Anche se nel rito del lavoro la proposizione dell'appello, come Esercizio del potere d'impugnazione (editio actionis), si perfeziona - ai sensi dell'art 435 cod proc civ - con il deposito del ricorso in cancelleria, l'appello medesimo e nondimeno condizionato, nella sua efficacia ed idoneita a determinare l'ulteriore sviluppo del rapporto processuale, al compimento di ulteriori attivita, fra le quali la notificazione, a cura dell'appellante, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'appellato, con la quale - completandosi la complessa fattispecie processuale - si realizza la vocatio in ius. Con la conseguenza che - nel caso di piu parti domiciliate presso un unico procuratore - la suddetta notificazione dell'impugnazione, quando sia stata effettuata mediante la consegna di una sola copia al procuratore, e inesistente, non consentendo l'individuazione della parte cui la copia, in concreto consegnata al domiciliatario, puo considerarsi diretta e, poiche comporta l'inefficacia del ricorso d'appello e del decreto, determina l'improcedibilita del gravame, senza che - salva la Costituzione di tutte le parti - possa ovviarsi con efficacia sanante con la rinnovazione della notifica ex art 291 cod proc civ. (Conf 186/77, mass n 383698; (Conf 2054/75, mass n 375773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)