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Sez. L, Sentenza n. 3530 del 12/07/1978 (Rv. 393023 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - PRINCIPIO DELLA NON DECORRENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - RAPPORTI PLURIMI STAGIONALI RISPETTIVAMENTE ESAURITI CON IL COMPIMENTO DELL'ATTIVITA PREVISTA - APPLICABILITA DI DETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393023-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - PRINCIPIO DELLA NON DECORRENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - RAPPORTI PLURIMI STAGIONALI RISPETTIVAMENTE ESAURITI CON IL COMPIMENTO DELL'ATTIVITA PREVISTA - APPLICABILITA DI DETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera rispetto alla durata di un unico rapporto: esso, percio, non e applicabile rispetto ad un arco di tempo comprendente rapporti plurimi stagionali intercorsi fra le stesse parti, ciascuno dei quali si sia esaurito col compimento dell'attivita lavorativa per la quale era stato instaurato; onde durante lo svolgimento di ognuno di tali rapporti decorre la prescrizione relativa ai diritti derivanti dai precedenti e gia cessati rapporti di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)