Sez. L, Sentenza n. 5033 del 09/05/1995 (Rv. 492166 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto - Applicabilità ad un arco di tempo comprendente rapporti plurimi stagionali - Esclusione - Decorrenza della prescrizione durante lo svolgimento dei singoli rapporti - Ammissibilità - "Metus" del lavoratore agricolo - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Il principio della non decorrenza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera rispetto ad un unico rapporto e non è pertanto applicabile con riferimento ad un arco di tempo comprendente rapporti plurimi stagionali, ciascuno dei quali si sia esaurito con il compimento dell'attività lavorativa, con la conseguenza che durante lo svolgimento di ciascuno di essi decorre la prescrizione relativa a diritti derivanti da precedenti e cessati rapporti di lavoro; tale principio è applicabile anche al lavoro agricolo nel quale, oltretutto, non può avere rilevanza il metus del lavoratore atteso che la legge sull'assunzione dei lavoratori agricoli, nel prevedere la richiesta numerica (art. 11 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83) con l'ulteriore precisazione (art. 12, ottavo comma, dello stesso D.L.) che il datore di lavoro può rifiutare l'assunzione solo nel caso di lavoratori che siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, garantisce al lavoratore agricolo un'apprezzabile tutela contro il rifiuto di assunzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 11, Legge 11/03/1970 num. 83 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)