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Sez. 2, Sentenza n. 101 del 07/01/1984 (Rv. 432361 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - USO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UN MANUFATTO CONDOMINIALE AVENTE FUNZIONE DI COPERTURA IN TERRAZZA A LIVELLO OD USO ESCLUSIVO DI UN CONDOMINIO - DIVIETO - ANALOGIA CON LA SITUAZIONE CONSIDERATA DALL'ART. 1127 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432361-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - USO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UN MANUFATTO CONDOMINIALE AVENTE FUNZIONE DI COPERTURA IN TERRAZZA A LIVELLO OD USO ESCLUSIVO DI UN CONDOMINIO - DIVIETO - ANALOGIA CON LA SITUAZIONE CONSIDERATA DALL'ART. 1127 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Un condomino non può trasformare un manufatto condominiale avente la sola funzione di copertura (nella specie un tetto) in una terrazza a livello per il proprio uso esclusivo, atteso che in siffatto modo viene alterata la destinazione della cosa comune e si attrae, in contrasto con l'art. 1102 cod. civ., nella proprietà esclusiva un bene di uso condominiale, senza che la situazione possa trovare una analogia con l'art. 1127 cod. civ. (costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) perché quest'ultima disposizione presuppone il pagamento di una indennità e la ricostruzione dello intero tetto o del lastrico solare al livello superiore, senza pregiudizio per la proprietà condominiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)