Sez. 2, Sentenza n. 11202 del 27/12/1994 (Rv. 489432 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Corridoio comune che unisce i due androni di un edificio - Pensilina di copertura - Trasformazione in balcone ad uso esclusivo - Modificazione non consentita - Configurabilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
La trasformazione della pensilina di copertura del corridoio comune che unisce i due androni di un edificio in balcone ad uso esclusivo dell'appartamento del piano cui si accede attraverso aperture praticate dal proprietario di tale appartamento, anche se non ne elimina l'originaria funzione di copertura e protezione del corridoio, altera, tuttavia, la destinazione della pensilina e comporta l'appropriazione della cosa comune da parte del proprietario dell'appartamento che ne utilizza la superficie come balcone, conseguentemente realizzando una modificazione della cosa comune non consentita al singolo condomino che, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non può servirsi della cosa comune in modo da alterarne la destinazione o da precludere agli altri condomini di farne parimenti uso secondo a loro destinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)