Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31390 del 24/10/2022 (Rv. 666016 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzioni Consob - Opposizione - Competenza funzionale della Corte di appello dove ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione - Individuazione - Momento consumativo dell’illecito - Irrilevanza - Momento della proposizione del ricorso - Rilevanza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
La competenza a decidere sulle opposizioni proposte avverso le sanzioni applicate dalla CONSOB di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 spetta, in forza dell'interpretazione teleologica e letterale dell'art. 195, comma 4, della l. n. 58 del 1998, alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede la società nel momento in cui viene presentato il ricorso, senza che al riguardo rilevi il momento consumativo dell'illecito, in quanto la disposizione citata prevede quale criterio principale e prioritario quello della sede della società al momento della presentazione del ricorso, e solo in
via subordinata quello del luogo della consumazione della violazione, così esprimendosi un "favor" nei confronti della società sul presupposto che la prossimità del giudice alla sua sede renda quest'ultima in grado di difendersi in modo più agevole ed efficace.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)