Sez. 2, Sentenza n. 13727 del 31/07/2012 (Rv. 623552 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Promotori finanziari - Sanzioni amministrative applicate dalla Consob - Opposizione - Competenza della corte d'appello individuata dall'art. 195, comma quarto, d.lgs. n. 58 del 1998 - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
La competenza a decidere sulle opposizioni proposte avverso le sanzioni applicate dalla CONSOB ai promotori finanziari, di cui all'art. 196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel regime determinatosi a seguito della sostituzione dell'art. 195 dello stesso d. lgs. n. 58 del 1998 ad opera dell'art. 9, comma secondo, della legge 18 aprile 2005, n. 62, spetta alla corte d'appello indicata dal comma quarto del citato art. 195.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 196, Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)