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Sez. U, Sentenza n. 2613 del 30/03/1990 (Rv. 466301 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DEL SINDACO DEL COMUNE - PER INOSSERVANZA DEL DOVERE DI VIGILANZA SU IMPIEGATI O SOTTOPOSTI - INDIPENDENTEMENTE DALLE FUNZIONI DI QUESTI ULTIMI - ESCLUSIONE - PER OMISSIONI DI VERIFICHE DI CASSA PER CONTROLLARE L'OPERATO DEL TESORIERE MUNICIPALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466301-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DEL SINDACO DEL COMUNE - PER INOSSERVANZA DEL DOVERE DI VIGILANZA SU IMPIEGATI O SOTTOPOSTI - INDIPENDENTEMENTE DALLE FUNZIONI DI QUESTI ULTIMI - ESCLUSIONE - PER OMISSIONI DI VERIFICHE DI CASSA PER CONTROLLARE L'OPERATO DEL TESORIERE MUNICIPALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La responsabilità risarcitoria del sindaco del comune, per inosservanza del dovere di vigilanza su impiegati o sottoposti, indipendentemente dalle funzioni di questi ultimi, e, quindi, anche quando si verta in tema di omissioni di verifiche di cassa per controllare l'operato del tesoriere municipale, esula dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti, e spetta, ai sensi dell'art. 265 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, alla cognizione del giudice ordinario. (V 1755/89, mass n 462468).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)