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Sez. U, Sentenza n. 1755 del 13/04/1989 (Rv. 462468 - 01)

COMUNE - ORGANI - RESPONSABILITÀ - DEGLI AMMINISTRATORI - DANNO PATRIMONIALE CAUSATO ALL'ENTE CON INGIUSTIFICATO COMPORTAMENTO OMISSIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462468-01

COMUNE - ORGANI - RESPONSABILITÀ - DEGLI AMMINISTRATORI - DANNO PATRIMONIALE CAUSATO ALL'ENTE CON INGIUSTIFICATO COMPORTAMENTO OMISSIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

L'Azione proposta contro gli amministratori di un comune, per sentirli dichiarare responsabili del danno patrimoniale arrecato all'ente con un ingiustificato comportamento omissivo (nella specie, omesse verifiche di cassa in relazione ad ammanchi presso la tesoreria comunale), configura Azione di responsabilità cosiddetta amministrativa, ai sensi dell'art. 261 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (T.U. Della legge comunale e provinciale), e, come tale, a norma del successivo art. 265, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. In detta ipotesi, infatti, non trova applicazione l'art. 260 del citato decreto sulla giurisdizione dei consigli di prefettura, ora assorbita, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della normativa disciplinante questi organi (sentenza n. 55 del 1966 della Corte costituzionale), nella generale giurisdizione, in materia di contabilità pubblica, della Corte dei conti (art. 103 cost.), atteso che l'indicata giurisdizione speciale riguarda il diverso caso di responsabilità per Atti di diretta amministrazione e gestione del patrimonio dell'ente pubblico, e non anche, pertanto, per attività che solo mediatamente incidano sul patrimonio medesimo. (V 7291/86, mass n 449361; (V 217/86, mass n 443856; (V 6437/85, mass n 443506; (Conf 3335/78, mass n 392770).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 260 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)