Sez. 1, Sentenza n. 4724 del 21/04/1993 (Rv. 481972 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive | Di credito - Sentenze relative - Impugnazioni - Termini.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive
Le cause derivanti da dichiarazioni tardive di credito, regolate dall'art. 101 Legge fallimentare non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, ma costituiscono normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma degli artt. 175 e ss. cod. proc. civ., soggetti, come tali, ai principi del rito ordinario, anche per quanto attiene alle modalità ed ai termini per la proposizione delle impugnazioni, con conseguente esclusione della riduzione dei termini stessi, prevista dall'art. 99 della succitata legge per i giudizi di opposizione allo stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)