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Sez. L, Sentenza n. 12907 del 20/11/1999 (Rv. 531359 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Diritto di conseguire il pensionamento di anzianità - Sospensione ex art. 1 D.L. n. 384 del 1992 - Deroghe - Ipotesi del possesso del requisito dell'anteriore cessazione del lavoro - Percezione di redditi derivanti da attività lavorativa in agricoltura - Rilevanza ostativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531359-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Con riferimento alla sospensione del diritto di accedere al pensionamento di anzianità, disposto dall'art. 1 del D.L. n. 384 del 1992, convertito con legge n. 438 del 1992, la deroga prevista dal secondo comma a favore di soggetti, anche se ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, nei cui confronti sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro, trova applicazione anche nei confronti di percettori di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, poiché il legislatore del 1992 non è intervenuto espressamente in materia di cumulo tra pensione e redditi e quindi non ha inteso contraddire la precedente disciplina che consentiva tale cumulo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)