Sez. L, Sentenza n. 5785 del 11/06/1999 (Rv. 527321 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Diritto di conseguire il pensionamento di anzianità - Sospensione ex art. 1 D.L. n. 384/1992 - Deroghe - Possesso del requisito dell'anteriore cessazione del rapporto di lavoro - Svolgimento di lavoro autonomo - Rilevanza ostativa - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In relazione alla sospensione fino al 31 dicembre 1993 del diritto di accedere al pensionamento di anzianità disposto dall'art. 1 del D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, la deroga a tale limitazione prevista dal secondo comma lett. c) (nel testo di cui alla legge di conversione), e relativa ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, è applicabile anche ai lavoratori che, avendo cessato la prestazione di lavoro subordinato in epoca precedente alla data indicata, abbiano, ugualmente prima di tale data, svolto un'attività di lavoro autonomo non rilevante ai fini dell'acquisizione dei requisiti per il conseguimento della pensione d'anzianità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)