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Sez. L, Sentenza n. 2831 del 09/02/2006 (Rv. 588010 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane e nelle forze armate austriache durante la prima guerra mondiale - Equiparazione - Riconoscimento di contribuzione figurativa - Fondamento - Requisito di assicurazione e contribuzione per l'accesso alla pensione di reversibilità - Totalizzazione ex Convenzione Italia e Jugoslavia sulle assicurazioni sociali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588010-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

Ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa al periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane è equiparato quello prestato nelle forze armate austriache durante la prima guerra mondiale, alla stregua dell'art. 1 della legge n.353 del 1968 ed i benefici previsti, incompatibili con la contribuzione obbligatoria versata, nello stesso periodo, in dipendenza del comando o della messa a disposizione presso stabilimenti ausiliari, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico. Ciò non esclude che il requisito di assicurazione e contribuzione per l'accesso, come nella specie, alla pensione di reversibilità, possa risultare dalla totalizzazione, a norma della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, ratificata e resa esecutiva con legge n. 885 del 1960, del periodo di contribuzione figurativa, in dipendenza del servizio militare prestato nelle forze armate austro-ungariche durante la prima guerra mondiale, e del periodo di contribuzione obbligatoria versata all'estero.

Riferimenti normativi: Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 11/06/1960 num. 885, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 3, Legge 18/03/1968 num. 353 art. 1, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)