Sez. L, Sentenza n. 17076 del 22/08/2005 (Rv. 583319 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Periodo svolto in qualità di militarizzato - Coperto da assicurazione obbligatoria - Riconoscimento di contribuzione figurativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a Convenzione tra Italia e Jugoslavia sulle assicurazioni sociali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Qualora un lavoratore abbia svolto attività lavorativa come militarizzato e per tale attività abbia maturato una contribuzione effettiva non può essere riconosciuta in suo favore, per il medesimo periodo, la contribuzione figurativa, atteso che, secondo la legislazione italiana (artt. 7, 8, 9 e 10, legge n. 55 del 1958), la contribuzione figurativa non trova applicazione per i periodi di servizio militare (nel periodo dal 10 giugno 1940 a 15 ottobre 1946) - cui sono equiparati i periodi militarizzati prestati presso le amministrazioni e le aziende private - già coperti da assicurazione obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la contribuzione figurativa potesse essere riconosciuta alla luce della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali - ratificata e resa esecutiva con legge n. 885 del 1960 -, e dell'annesso scambio di note, trattandosi di cittadino che aveva acquistato la cittadinanza iugoslava, per il quale il periodo di militarizzazione, qualificato come periodo di assicurazione, essendo coperto da assicurazione obbligatoria, è preso in considerazione dagli istituti previdenziali iugoslavi).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 55 art. 7, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 8, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 9 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 10, Legge 11/06/1960 num. 885
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)