Sez. 3, Sentenza n. 10801 del 12/08/2000 (Rv. 539576 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Agli atti esecutivi o all'esecuzione - Mezzi di impugnazione - Identificazione - Criteri - Sentenza relativa ad opposizione giudizialmente qualificata come opposizione all'esecuzione - Impugnazione mediante appello - Qualificazione giudiziale come opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione). Pertanto, la sentenza emessa nel giudizio d'opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione alla esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)