diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7310 del 07/08/1997 (Rv. 506529 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Agli atti esecutivi o all'esecuzione - Identificazione - Criteri - Sentenza relativa ad opposizione giudizialmente qualificata come opposizione all'esecuzione - Applicabilità - Qualificazione giudiziale come opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506529-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice indipendentemente dalla sua esattezza - sicché è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione - e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte che propone l'impugnazione. Pertanto, la sentenza emessa sull'opposizione in sede di esecuzione forzata, è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione alla esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)