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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 34 del 1983

Decisione
decisa il 1983-01-28, depositata il 1983-02-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:34
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15718

  • Armi e materie esplodenti
  • Detenzione di armi da sparo
  • Diversità di situazioni in ordine all'obbligo di denuncia alle autorità
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questioni già dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate - S. n. 166/1982 e O. n. 237/1982.

Norme impugnate

  • art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
  • art. 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497
  • art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 marzo 1981 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Draghetti Gino, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 dell'11 agosto 1982; 2) ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Evangelista Luigi, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982; 3) ordinanza emessa l'8 luglio 1982 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Catauro Lidio, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 27 marzo 1981 ha impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), nella parte in cui, nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di armi da quella di chi, denunciata la detenzione di esse presso l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza; che identica questione è stata proposta anche dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza dell'8 luglio 1982 e dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 16 luglio 1982, denunciando, oltre agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 (che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), anche l'art. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (t.u. delle leggi p.s.);
punto 2
Ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche;
punto 3
Considerato che le questioni, nei termini prospettati dai giudici a quibus, sono state già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 166 dei 22 ottobre 1982 e manifestamente infondate con ordinanza n. 237 del 13 dicembre 1982;
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze