Sez. L, Sentenza n. 5323 del 05/05/1992 (Rv. 477100 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo assicurativo a carico delle imprese datrici di lavoro - Presupposti - Sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo - Idoneità .
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere
L'obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo, previsto dalla disciplina del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (ratificato, con modificazioni, con legge 29 novembre 1952 n. 2388) a carico delle imprese presso le quali gli inscritti prestano la loro opera, non presuppone necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo inclusi nella categoria degli iscritti sia coloro che prestano attività autonoma sia coloro che svolgono attività subordinata.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 4, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)