Sez. L, Sentenza n. 9292 del 10/06/2003 (Rv. 564111 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi - Dei prestatori di lavoro dello spettacolo - Obbligo a carico delle imprese dello spettacolo - Natura autonoma o subordinata della attività lavorativa - Irrilevanza - Calcolo dei contributi - 'Jus superveniens' - Criteri stabiliti dall'art. 43, legge n. 289 del 2002 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
L'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3, D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione, sempre che l'attività sia svolta nell'azienda, restando invece escluso qualora l'attività sia svolta al di fuori della stessa, con proprie attrezzature, concretandosi in un'opera successivamente venduta alla medesima; peraltro, alla controversia concernente la determinazione della misura dei contributi dovuti è applicabile lo 'jus superveniens' costituito dall'art. 43, comma terzo, legge n. 289 del 2002, il quale ha stabilito che i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, primo comma, n. da 1 a 14, cit., a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e replica non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività e che questa quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile il computo dei contributi dovuti in una situazione giuridica alla contribuzione, disponendo altresì che la norma si applica anche per le posizioni contributive per le quali il contenzioso non è ancora definito alla data di entrata in vigore della legge.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1997 num. 708 art. 3, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)