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Sez. 3, Sentenza n. 3497 del 17/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100332 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCAUTO ACQUISTO) - CRITERIO DISTINTIVO.*
Stato
decisa il 1965-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100332-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCAUTO ACQUISTO) - CRITERIO DISTINTIVO.*

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto va ricercato nell'elemento soggettivo, il quale nella ipotesi contravvenzionale e costituito dal semplice sospetto della provenienza delittuosa dell'oggetto acquistato, mentre nel delitto di ricettazione deve concretarsi nella certezza da parte dell' agente di quella provenienza. Tale certezza puo desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e puo altresi desumersi dagli elementi considerati dall'art 712 del cod pen allorche i sospetti sulla legittimita della provenienza siano cosi gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la piu comune esperienza, la assoluta sicurezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detenga e le offra.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)