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Sez. 2, Sentenza n. 55 del 17/01/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104376 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCANTO ACQUISTO) - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO.*
Stato
decisa il 1967-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104376-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCANTO ACQUISTO) - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO.*

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art 712 cod pen deve ricercarsi nell'elemento psicologico, che, quanto al primo reato, si concreta nella certezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella ipotesi contravvenzionale e costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. (Conf 100332, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)