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Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 08/10/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261786 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Pericolosità - Accertamento a mezzo di campioni e/o analisi - Rispetto di specifiche norme tecniche - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261786-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il rispetto delle metodiche di campionamento e di analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802 (richiamata dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998), trattandosi di un insieme di disposizioni prive di portata generale vincolante, dirette unicamente allo scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell'impianto di produzione dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 5, DM Ambiente 05/02/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)