Sez. 3, Sentenza n. 52838 del 14/07/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268919 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Pericolosità - Accertamento - Analisi preventiva da parte dell'ARPA - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)