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Sez. 3, Sentenza n. 52838 del 14/07/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268919 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Pericolosità - Accertamento - Analisi preventiva da parte dell'ARPA - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268919-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)