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Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006 (Rv. 588986 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Credito del professionista - Onere probatorio - Oggetto - Parcella - Rilevanza nell'ordinario giudizio di cognizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588986-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

In tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)