Sez. 2, Sentenza n. 3627 del 13/04/1999 (Rv. 525286 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Attività professionale prestata a favore del cliente - Credito del professionista - Onere probatorio del medesimo.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso. Ai fini indicati la parcella predisposta dal professionista è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)