Sez. U, Sentenza n. 5265 del 28/02/2008 (Rv. 603722 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - Criterio liquidatorio non dissimile da quello adottato da norme dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 348 del 2007 (art. 5 - bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 ed art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) - Questione di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo della CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento - Natura di intervento speciale e di urgenza della disposizione censurata - Contrasto con il parametro della riduzione del 25% per le espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico - sociale previsto dall'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Irrilevanza - Ragioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sollevata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo della CEDU, nella parte in cui prevede un criterio liquidatorio speciale non dissimile (per il profilo dello scostamento dal valore integrale del bene) da quello adottato, in via generale, dalle disposizioni dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007 per contrasto con l'art. 1 Primo Protocollo CEDU, "come interpretato dalla Corte di Strasburgo", costituente "parametro integrativo dell'art. 117 Cost.", quanto all'ivi prescritto necessario (ragionevole) allineamento dell'indennizzo al valore pieno di mercato del bene espropriato, considerato che secondo la stessa sentenza obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, il che si verifica con la legge 14 maggio 1981, n. 219, avente natura speciale, temporanea ed eccezionale, in quanto volta a porre rimedio alle conseguenze degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e non assumendo rilevanza il fatto che l'art. 37, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, preveda, in via generale, per le espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico-sociale, una riduzione (del 25%) più contenuta di quella consentita dalla legge del 1981, sia in ragione della specialità, temporaneità ed eccezionalità della legge stessa, sia perchè comunque, in linea di principio, l'avanzamento, nel prosieguo della legislazione, del livello di garanzia di un valore costituzionale non comporta l'illegittimità della normativa precedente attestata su un livello inferiore di tutela.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 2 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)