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Sez. U, Sentenza n. 10130 del 20/06/2012 (Rv. 622864 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Espropriazione di beni immobili - Aree interessate dal fenomeno del bradisismo - Criterio di determinazione dell'indennità - Art. 13 della legge n. 2892 del 1885 - Perdurante applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Contrasto con la Carta di Nizza - Disapplicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622864-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione di immobili siti nella Regione Campania ed occupati per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale delle aree oggetto del fenomeno del bradisismo, continua ad applicarsi il criterio stabilito dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, siccome richiamato dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo del bene, in quanto la sua adozione si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (nella specie, volti a porre rimedio ad eventi bradisismici), considerato che secondo la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007, obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo. Né la disposizione di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981, nella parte in cui richiama l'art. 13 della legge n. 2892 del 1885, può essere disapplicata per contrasto con l'art. 17, paragrafo 1, della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2000, che prevede il diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", poiché l'applicabilità diretta di detto atto, come affermato nelle sentenze della Corte cost. n. 80 e n. 303 del 2011, è praticabile solo quando la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo ed attenga a materia di interesse comunitario.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/12/2000 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)