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Sez. 2, Sentenza n. 5066 del 03/10/1979 (Rv. 401717 - 01)

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DONAZIONI CONCLUSE SOTTO IL REGIME DEL CODICE CIVILE ABROGATO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401717-01

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DONAZIONI CONCLUSE SOTTO IL REGIME DEL CODICE CIVILE ABROGATO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 793, comma terzo cod civ, secondo cui la risoluzione delle donazioni modali per inadempimento dell'Onere, puo essere chiesta soltanto se la stessa sia stata preveduta nell'atto di donazione, non e applicabile alle donazioni concluse prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice civile, in quanto nei confronti di esse continua ad essere operante l'art 1080 cod civ del 1865, il quale, nel consentire la revocazione della donazione per inadempimento dei pesi imposti al donatario, prescinde da siffatto limite, consentendo, quindi, la revoca della donazione anche in Mancanza di clausola risolutiva espressa. (Conf 422/58; (673/56; (Conf 3946/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. Abrog. art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)