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Sez. 2, Sentenza n. 3329 del 29/05/1982 (Rv. 421299 - 01)

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO DELL'ONERE IMPOSTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421299-01

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO DELL'ONERE IMPOSTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La risoluzione della donazione, per inadempimento dell'Onere imposto al donatario, è consentita, ai sensi dell'art. 793 quarto comma cod. civ., solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto, e non anche, pertanto, come nel diverso caso della disposizione testamentaria (art. 648 cod. civ.), per il fatto che l'adempimento del "modus" sia stato motivo determinante dell'attribuzione patrimoniale. (V 5066/79, mass n 401717; (V 2561/74, mass n 370985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 793

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)