Sez. L, Sentenza n. 2534 del 18/04/1984 (Rv. 434554 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - ACCANTONAMENTI ANNUALI PRESSO L'ENASARCO - OBBLIGO DELLE DITTE PREPONENTI - ABROGAZIONE - PER EFFETTO DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 1751 COD. CIV. INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 911 DEL 1971 - PER EFFETTO DI DECADENZA DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1956, RESO EFFICACE "ERGA OMNES" CON DPR N. 145 DEL 1961 - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - ACCANTONAMENTI ANNUALI PRESSO L'ENASARCO - OBBLIGO DELLE DITTE PREPONENTI - ABROGAZIONE - PER EFFETTO DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 1751 COD. CIV. INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 911 DEL 1971 - PER EFFETTO DI DECADENZA DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1956, RESO EFFICACE "ERGA OMNES" CON DPR N. 145 DEL 1961 - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo per le ditte preponenti di accantonamenti annuali presso l'e.N.A.S.a.R.C.o. Di somme destinate a costituire l'indennità di risoluzione del rapporto - come previsto dall'art. 20 del regolamento previsto dall'art. 9 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 145 del 1961 -, non è stato abrogato da alcuna normativa sopravvenuta-ed in particolare dal nuovo testo dell'art. 1751 cod. civ., dettato dall'articolo unico della legge 15 ottobre 1971 n. 911, il quale, pur richiamando gli accordi collettivi solo quanto alla Determinazione della misura di detta indennità, non è incompatibile con Disposizioni dei medesimi attinenti alle modalità di Costituzione ed erogazione del medesimo emolumento - né è venuto meno per effetto di decadenza del menzionato accordo, perché, pur essendosi verificata l'ipotesi prevista, ai fini della decadenza stessa, da tale accordo (e cioè l'intrapresa Azione legislativa tendente a modificare le clausole di questo o, comunque implicante nuovi oneri, concretatasi poi nella modificazione dello art. 1751 cod. civ. che estende l'Obbligo della indennità ad ogni caso di risoluzione del contratto di Agenzia), non risulta compiuta la fattispecie produttiva della decadenza, così come posta in detta previsione, per non essere stata avviata alcuna procedura per raggiungere un nuovo accordo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 20/06/1956 num. 9, Contr. Coll. 20/06/1956 num. 12, Contr. Coll. 20/06/1956 num. 19, Contr. Coll. 20/06/1956 num. 20, DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911 art. 1, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)