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Sez. 3, Sentenza n. 4955 del 16/08/1988 (Rv. 459780 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - SCIOGLIMENTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 911 DEL 1971 - INDENNITÀ - SPETTANZA ALL'AGENTE STESSO.*
Stato
decisa il 1988-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459780-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - SCIOGLIMENTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 911 DEL 1971 - INDENNITÀ - SPETTANZA ALL'AGENTE STESSO.*

A seguito della modificazione dell'art. 1751 cod. civ. per effetto dell' articolo unico della legge 15 ottobre 1971 n. 911, l'indennità per lo scioglimento del contratto di Agenzia a tempo indeterminato - originariamente attribuita soltanto se lo scioglimento non fosse imputabile all'agente - spetta indipendentemente dalla natura del fatto che ha determinato lo scioglimento del contratto e, quindi, anche se questo sia avvenuto per fatto imputabile all'agente stesso. (V 2534/84, mass n 434554; (V 5072/77, mass n 388675).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)