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Sez. 2, Sentenza n. 12749 del 19/03/2008 Ud. (dep. 26/03/2008) Rv. 239755 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Della richiesta condizionata all'integrazione probatoria - Apertura del dibattimento precedente alla sent. n. 169 del 2003 della Corte costituzionale - Diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239755-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice procedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)