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Sez. 6, Sentenza n. 14454 del 15/03/2013 Ud. (dep. 27/03/2013) Rv. 254542 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Erronea declaratoria di inammissibilità o rigetto del rito - Riconoscimento all'esito del dibattimento della diminuente del rito - Utilizzazione delle prove assunte nel giudizio ordinario - Legittimità.
Stato
decisa il 2013-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254542-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Il giudice che all'esito del dibattimento - di primo grado o di appello- ritenendo erronea una precedente declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 cod. proc. pen., può legittimamente utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. all'esito del dibattimento non ha come effetto di far regredire il processo, affinché si svolga nelle forme camerali del rito speciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)