Sez. L, Sentenza n. 325 del 13/01/2003 (Rv. 559640 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado - Accertamento - Criteri - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di appello nel processo del lavoro.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non occorre che sia espressa attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti palese la volontà della parte di impugnare 'in totò la sentenza di primo grado e che siano indicate le ragioni dell'impugnazione, ancorché sommariamente spiegate, così da permettere al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto non impugnato il capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto della domanda proposta in via subordinata, non tenendo conto che l'appellante, nell'atto di impugnazione, aveva censurato la pronuncia sotto il profilo dell'erronea valutazione delle deposizioni dei testimoni, dolendosi del rigetto della domanda formulata in linea gradata e chiedendone l'accoglimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)