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Sez. L, Sentenza n. 5696 del 22/03/2004 (Rv. 571380 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado - Accertamento - Criteri - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571380-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., che siano, ancorché sommariamente, spiegate le ragioni dell'impugnazione, sì da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è formulato il gravame. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per i contratti di formazione e lavoro argomentando sull'inesistenza di una norma che escludesse tali contratti dal beneficio e l'appellante aveva sostenuto che l'esclusione era desumibile dall'intero sistema normativo; la S.C. ha confermato sul punto la sentenza d'appello, che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)