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Sez. 5, Sentenza n. 3718 del 17/02/2010 (Rv. 611697 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - OPERE IGIENICHE (EDILIZIA URBANISTICA) - ACQUEDOTTI E FOGNATURE | Acque pluviali e di lavorazione - Scarico in un canale con funzione concorrente di bonifica e di recapito di scarichi fognari - Canone di fognatura e di depurazione delle acque ex artt. 16 e 17 della legge n. 319 del 1976 - Debenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611697-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - OPERE IGIENICHE (EDILIZIA URBANISTICA) - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Il canone di fognatura e di depurazione delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - nella specie applicabili "ratione temporis" - è dovuto anche in relazione allo scarico delle acque pluviali e di lavorazione, da parte di uno stabilimento industriale, in un canale di bonifica che, a seguito di interventi di ristrutturazione, assuma, oltre all'originaria funzione di drenaggio delle acque meteoriche e di falda, quella di corpo idrico di recapito di scarichi fognari, essendo sufficiente, ai fini della debenza dell'imposta, tale seconda funzione, ancorchè non esclusiva e concorrente con quella di bonifica.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)