Sez. 5, Sentenza n. 265 del 12/01/2010 (Rv. 611257 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - OPERE IGIENICHE (EDILIZIA URBANISTICA) - ACQUEDOTTI E FOGNATURE | Artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Canone di fognatura e di depurazione delle acque - Natura tributaria - Presupposto impositivo - Realizzazione degli impianti da parte del Comune e concreta fruibilità del servizio - Sufficienza - Effettivo utilizzo da parte dell'utente - Necessità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - OPERE IGIENICHE (EDILIZIA URBANISTICA) - ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Il canone di fognatura e di depurazione delle acque, previsto e disciplinato dagli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - nella specie applicabili "ratione temporis" in relazione all'annualità 1998 - è un'entrata tributaria che ha quale presupposto impositivo un "facere" dell'Amministrazione comunale, consistente nell'istituzione e predisposizione degli impianti necessari per il relativo servizio e nella sua concreta fruibilità, attività che, una volta adempiuta, comporta l'obbligo di pagamento da parte dell'utente, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)