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Sez. L, Sentenza n. 11816 del 07/09/2000 (Rv. 540041 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza su istanza di parte - Natura di mezzo di impugnazione - Conseguenze - Cause inscindibili o fra loro dipendenti - Mancata tempestiva notificazione del ricorso ad una delle parti - Inammissibilità del ricorso stesso - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540041-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Attesa la natura di mezzo di impugnazione, propria del regolamento di competenza su istanza di parte, la mancata tempestiva notificazione del relativo ricorso ad alcuna delle parti, nell'ipotesi di cause inscindibili o fra loro dipendenti, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma solo l'esigenza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ.. Di tale provvedimento non vi è, peraltro, bisogno quando il ricorso, notificato tempestivamente ad alcune delle parti, sia stato notificato - seppur tardivamente - anche alle altre parti in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)