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Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 28/08/1978 (Rv. 393611 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - RISCHIO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DETERMINAZIONE CONVENZIONALE CON ESPLICITO RIFERIMENTO AL CONTENUTO DI UNA NORMA DI LEGGE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DI TALE NORMA - IRRILEVANZA IN ORDINE AL RISCHIO ASSICURATO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNI SUL LAVORO DEI SUOI DIPENDENTI - STIPULAZIONE CON RIFERIMENTO AI CASI PREVISTI DAGLI ARTT 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 E 10 DEL DPR N 1124 DEL 1965, DI INFORTUNIO ADDEBITABILE AD INCARICATI DELLA DIREZIONE O SORVEGLIANZA DEL LAVORO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE PREDETTE NORME - ESTENSIONE DEL RISCHIO ASSICURATO OLTRE I CASI PREVISTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393611-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - RISCHIO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DETERMINAZIONE CONVENZIONALE CON ESPLICITO RIFERIMENTO AL CONTENUTO DI UNA NORMA DI LEGGE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DI TALE NORMA - IRRILEVANZA IN ORDINE AL RISCHIO ASSICURATO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNI SUL LAVORO DEI SUOI DIPENDENTI - STIPULAZIONE CON RIFERIMENTO AI CASI PREVISTI DAGLI ARTT 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 E 10 DEL DPR N 1124 DEL 1965, DI INFORTUNIO ADDEBITABILE AD INCARICATI DELLA DIREZIONE O SORVEGLIANZA DEL LAVORO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE PREDETTE NORME - ESTENSIONE DEL RISCHIO ASSICURATO OLTRE I CASI PREVISTI - ESCLUSIONE.*

Qualora il contratto di Assicurazione determini il rischio oggetto di copertura assicurativa con esplicito riferimento al contenuto di una norma di legge, la norma medesima viene recepita con il valore di patto negoziale, con la conseguenza che la sua eventuale successiva modificazione, ancorche per effetto di declaratoria di totale o parziale illegittimita costituzionale, non puo di per se comportare variazioni del rischio assicurato. Pertanto, con riguardo a contratto di Assicurazione della responsabilita civile del datore di lavoro, per infortuni sul lavoro dei suoi dipendenti, stipulato con riferimento ai casi previsti dall'art 4 del RD 17 agosto 1935 n 1765, poi riprodotto dall'art 10 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n 22 del 1967, che ha dichiarato parzialmente illegittime le citate norme, in quanto limitative della responsabilita civile del datore di lavoro ai soli casi di infortunio addebitabile ad incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, non puo comportare un'estensione del rischio assicurato oltre le ipotesi di responsabilita contemplate dalle norme medesime nel testo in vigore all'epoca del contratto. (V 3605/75, mass n 377801).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)