Sez. 1, Sentenza n. 3605 del 28/10/1975 (Rv. 377801 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONVENZIONALE RIFERIMENTO AD UNA NORMA - VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICAZIONE OD INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO).*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONVENZIONALE RIFERIMENTO AD UNA NORMA - VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICAZIONE OD INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO).*
Le parti contraenti conservano piena liberta, nell'Esercizio della loro privata autonomia, di segnare i confini del rischio dedotto nel contratto di Assicurazione, di circoscriverne la estensione, di identificarne l'oggetto e di fissarne i limiti, e quindi ben possono, nel determinare, al momento della conclusione del contratto, il rischio per il quale soltanto la copertura assicurativa spiega efficacia, fare riferimento ad una determinata norma (a carattere non cogente) di legge o regolamento, conferendo ad essa natura contrattuale. In tale ipotesi, avendo il riferimento semplice valore di patto negoziale e non gia quello originario di precetto normativo, nessuna influenza, ai fini dell'interpretazione del contratto e quindi della valutazione dei reciproci obblighi volontariamente assunti, puo essere attribuita ad una eventuale modificazione del contenuto della norma richiamata. Ne del pari alcun rilievo puo assumere una sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita della norma, essendo stata, quest'ultima, assunta dalle parti solo contrattualmente a regolamento del loro rapporto. (fattispecie concernente la clausola di una polizza assicurativa, riguardante i rischi dell'imprenditore per infortuni dei prestatori d'opera dipendenti assicurati per legge, con riferimento della garanzia assicurativa alla sola situazione di rischio che la legge infortunistica, vigente al momento del contratto, prevedeva al fine di consentire che fosse dichiarata la responsabilita civile dello imprenditore, in relazione al terzo comma dell'art 4 del RD 17 agosto 1935, n 1765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)