Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 14/07/1982 Cc. (dep. 20/09/1982) Rv. 155121 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVI AGGIUNTI - SUBORDINAZIONE DELLA EFFICIENZA DEI MOTIVI AGGIUNTI ALLA RITUALITÀ DEI MOTIVI PRINCIPALI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVI AGGIUNTI - SUBORDINAZIONE DELLA EFFICIENZA DEI MOTIVI AGGIUNTI ALLA RITUALITÀ DEI MOTIVI PRINCIPALI.*
La efficienza dei motivi aggiunti è subordinata alla presentazione e alla validità dei motivi principali. Ne deriva che l'imputato, il quale non abbia tempestivamente provveduto al deposito dei motivi principali, non può, con i motivi aggiunti, scalzare la sanzione della inammissibilità del ricorso. (Conf. Sez. 2 sent. 2156 del 31 agosto 1966 (cc 20 maggio 1966) imp. Ventura; (Conf. Sez. 3 sent. 1098 del 30 gennaio 1971 (udienza 23 ottobre 1970) imp. Boccacciari).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)