Sez. 6, Sentenza n. 1878 del 17/10/1989 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv. 183290 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - SVOLGIMENTO LIMITATO AI PUNTI DELLA DECISIONE INVESTITI DAI MOTIVI PRINCIPALI - NECESSITÀ - SUBORDINAZIONE DELLA AMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI A QUELLA DEI MOTIVI ORIGINARI - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - SVOLGIMENTO LIMITATO AI PUNTI DELLA DECISIONE INVESTITI DAI MOTIVI PRINCIPALI - NECESSITÀ - SUBORDINAZIONE DELLA AMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI A QUELLA DEI MOTIVI ORIGINARI - SUSSISTENZA.*
I motivi aggiunti di ricorso non devono essere necessariamente circoscritti alla illustrazione ed allo svolgimento di quelli principali; essi, tuttavia, per essere "aggiunti" a quelli principali, devono, per definizione, esser svolti limitatamente ai punti della decisione impugnata che siano stati tempestivamente investiti dai motivi principali, mentre, in ogni caso, dalla inammissibilità del motivo originario consegue quella del motivo aggiunto. (Conf mass n 171682, sulla prima parte, ed ivi citate; (Conf mass n 169102; (Conf mass n 165307, sulla seconda parte; (Conf mass n 155121, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)